Lo svolgimento di alcune attività lavorative espone chi le compie a particolari rischi che – per cause di forza maggiore – non possono essere evitati o sufficientemente limitati. Per queste mansioni, a norma di legge, il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione dei propri lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale, che chiameremo più semplicemente DPI.

Per DPI viene intesa una “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Facciamo degli esempi a livello pratico e quotidiano. Sono considerati DPI:

  • i guanti anti-taglio;
  • le scarpe antinfortunistiche;
  • l’elmetto protettivo;
  • le cuffie protettive per il rumore;
  • ecc

Ogni DPI deve rispettare alcuni requisiti come:

  • La marcatura CE: il fabbricante del prodotto in questo modo attesta che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla Comunità Europea per quel prodotto;
  • Essere adeguati ai rischi da prevenire;
  • Essere adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro;
  • Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Occorre precisare che la legge impone al lavoratore stesso di utilizzare l’attrezzatura in suo possesso.

Purtroppo è impossibile annullare il rischio che può nascere nel compiere un’attività lavorativa, ma può essere limitato grazie alla disposizione dei DPI.

Utilizzando specifiche attrezzature correlate al settore in cui si opera si riduce la percentuale di rischio che un possibile infortunio sul lavoro accada.

Il datore deve fornire i DPI?

Quando il datore di lavoro non fornisce al proprio dipendente lavoratore le protezioni affinché lo stesso possa svolgere la propria attività lavorativa in un’ottica di sicurezza sul lavoro, è punibile a livello di legge.

La stessa legge prevede che, se il datore di lavoro non fornisce ai propri dipendenti i necessari DPI, incorre nel reato previsto all’Art.18 comma 1-d del D.Lgs. n. 81/2008 e può essere sanzionato con la pena alternativa disposta dall’Art.55 comma 4-b della stessa norma, consistente nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2’000 a 5’000 euro.

Attenzione! Nel caso in cui il lavoratore dipendente non segnalasse a chi di competenza la mancata ricezione di DPI, potrebbe incorrere in sanzioni anche lo stesso, rischiando così un’ammenda da 200 a 600 euro e\o l’arresto fino a un mese.

Il dipendente ha l’obbligo di vigilare affinché i dispositivi di vengano usati. Nel caso in cui il dipendente insista a non volere utilizzare le giuste prevenzioni occorre attivare le procedure di: richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal CCNL.